Il Vaticano si dà più poteri contro i pedofili
Procedure più rapide, dimissione dallo stato clericale per direttissima nei casi più gravi, tempi più lunghi per la prescrizione, apertura ai laici nei tribunali ecclesiastici. E infine l’introduzione del reato canonico di pedopornografia. Queste le novità contenute nelle norme canoniche pubblicate ieri dalla Santa Sede per combattere meglio il fenomeno degli abusi sui minori da parte del clero. Norme volute e approvate da Benedetto XVI, che introducono maggiore severità e trasparenza.
Molte delle regole ora codificate erano di fatto già in vigore, dopo che nove anni fa, per decisione di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la dottrina della fede aveva avocato a sé tutti i casi di abusi sui minori. Oggi però i documenti del 2001, il motu proprio «Sacramentorum sanctitis tutela» e le norme «De gravioribus delictis», vengono ufficialmente ritoccati e ampliati.
Tra le novità sui casi di abuso, c’è innanzitutto la possibilità di non seguire la «via processuale giudiziale», cioè il normale processo canonico, ma di agire «per decreto extragiudiziale» o di presentare immediatamente al Papa la richiesta di dimettere il colpevole dallo stato clericale. In sostanza, non si dovrà più attendere molto tempo e, nel caso di manifesta colpevolezza, sarà possibile agire con assoluta tempestività, per direttissima e senza processo.
Una seconda novità riguarda la possibilità di avere personale laico nei tribunali: anche persone non consacrate potranno diventare avvocati e procuratori nei tribunali ecclesiastici e non sarà più necessario essere in possesso di una laurea in diritto canonico, perché si potrà comprovare anche in altri modi la propria competenza. Fondamentale è poi la decisione di allungare i termini della prescrizione. Le norme del 2001 prevedevano che la vittima di un abuso potesse denunciare il sacerdote per dieci anni calcolati a partire dal compimento della maggiore età: questo significava che un ragazzo violentato poteva rivolgersi all’autorità ecclesiastica fino all’età di 28 anni. Ora questo termine è stato aumentato di dieci anni, e la denuncia può essere dunque presentata entro il trentottesimo anno d’età, con possibilità di ulteriori deroghe. In realtà, negli ultimi anni, la Congregazione per la dottrina della fede non è mai stata rigida nel calcolare la prescrizione e non si è rifiutata di accogliere denunce o segnalazioni anche se di per sé il presunto abuso risultava prescritto. Di fatto, la prescrizione per gli abusi sui minori non esiste più nella Chiesa cattolica.
Importante è anche la nuova norma che equipara a quelli commessi sui minori, trattandoli dunque con identica severità, gli abusi perpetrati da uomini di Chiesa su «persone con limitato uso di ragione», cioè con problemi psichici. Anche se si tratta di adulti, eventuali molestie nei loro confronti saranno giudicate con la stessa durezza di quelle perpetrate contro bambini o ragazzi. Infine viene introdotto il reato canonico di «pedopornografia», cio «l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione» compiuta da un sacerdote «in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche» riguardanti minori di quattordici anni. Le nuove norme, poiché riguardano soltanto i processi canonici, cioè interni alla Chiesa, non parlano della collaborazione con le autorità civili, un tema divenuto particolarmente sensibile negli ultimi tempi. Il portavoce vaticano, padre Lombardi, ha però ricordato al riguardo che rimane valida la prassi di seguire le «disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte», ciò significa consigliare alle vittime di rivolgersi anche a polizia e magistratura civile.
Rassegna Stampa
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