La pillola Norlevo e il suo evidente contrasto con la legge
La pillola del giorno dopo è un ritrovato di tipo ormonale dal nome commerciale Norlevo; è oggi venduto in farmacia come “anticoncezionale d’emergenza”, in realtà è un antiannidatorio perché impedisce l’annidamento del concepito qualora la gravidanza sia iniziata. Il Norlevo è quindi in grado di provocare un aborto chimico eppure viene propagandato come anticoncezionale. Certo se il concepimento non c’è stato non ci può essere l’aborto… anche il fatto di non poterlo stabilire con assoluta e immediata certezza dovrebbe già rimandare ciascuno alla evidente considerazione che ciò che accade e può accadere, la vita, la vita di un figlio, non dipende immediatamente, e comunque non solamente dalla volontà dell’uomo e della donna. Ma chi assume questa pillola Norlevo, anche se non può stabilire con certezza se sia avvenuta o meno la fecondazione, ha un intento sicuramente abortivo, in quanto lo scopo è interrompere una eventuale avvenuta gravidanza.
Nulla a che fare dunque con un aborto spontaneo.
Tralasciando in questa sede il giudizio che scaturisce da un uso corretto della ragione sull’atto di abortire in sé, e tralasciando le non poco note conseguenze fisiche e psicologiche di questo tipo di aborto oltre a quelle culturali (conseguenza del fatto che proprio in questo modo si tenta di banalizzare e rendere assolutamente privato e svincolato ciò che non può esserlo perché coinvolge il diritto alla vita di un altro, anzi di un figlio), occorre sottolineare il fatto che proprio il Comitato nazionale di Bioetica, in linea con la legge 194 e il codice deontologico, abbia riconosciuto al medico e al farmacista di poter non prescrivere la pillola del giorno dopo in base all’obiezione di coscienza.
Il CNB, specificando infatti che la pillola del giorno dopo non esclude del tutto il possibile effetto abortivo, ha riconosciuto come legittimo l’eventuale rifiuto del medico di prescrivere o somministrare tale farmaco per ragioni di scienza e coscienza, in base anche a una esplicita disposizione del Codice deontologico. Se certamente la decisione del comitato non può essere invocata come fonte normativa, non si può altresì dimenticare che tale organo è istituzionalmente creato per esaminare i problemi bioetici e svolge la sua funzione di consulenza alle Camere a presso il Ministero della salute.
Ecco che imponendo delle scelte che prescindono da ogni valutazione personale e medica del caso, l’obbligo di prescrizione della pillola Norlevo va contro la libertà di coscienza prevista anche dall’art 9 della legge 194 sull’aborto e contro l’art. 19 del codice deontologico.
Va considerato poi che la pillola del giorno dopo impedisce qualsiasi tipo di colloquio, normativamente previsti dalle legge 194, in caso di avvenuta gravidanza per prevenire l’aborto, che in questi casi è spesso certo.
Altro aspetto da non sottovalutare è che la pillola del giorno dopo è molte volte richiesta da minorenni, non sempre accompagnati dai genitori, ed inoltre agisce variando chimicamente gli ormoni femminili per fare in modo che il corpo della donna non sia più accogliente verso l’embrione che verrà quindi espulso.
Quindi con tutta evidenza sono tante le problematiche che deve affrontare un medico dinanzi alla richiesta di tale prescrizione ed allora perché il medico non dovrebbe tener conto anche dei singoli casi e delle problematiche legate ad essi? Si conoscono infatti gli effetti collaterali, già sono segnalati sul foglietto illustrativo: nausea, dolore al basso ventre, affaticamento, cefalea, dolore mammario, vomito, mestruazioni abbondanti, diarrea, sanguinamento uterino. E’ riconosciuto oggi anche l’aumento del rischio di gravidanze extrauterine in conseguenza del suo utilizzo.