Iter legislativo
Giugno 2013
L’iter legislativo è stato avviato dalla Camera dei deputati il 6 giugno 2013. La commissione competente (Giustizia) della Camera ha preso in esame la proposta di legge di questa campagna (n.245) a prima firma dei deputati Scalfarotto (PD), Chimienti (M5S), Tinagli (Scelta civica), Zan (SEL). Nel corso dell’esame sono state abbinate anche le proposte di legge n. 1071 Brunetta (PDL) e n. 280 Fiano (PD). Una proposta simile era stata avanzata nel 2009, ma senza successo.
Come ha precisato il prof. Mauro Ronco “il nocciolo della proposta che reca aggiunte alla legge n. 205/1993 [cd. legge Mancino] […] sta nella punizione, con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, oltre di chi incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, altresì di chi incita a commettere o commette atti di discriminazione motivati dall’identità sessuale della vittima”. Inoltre, come aggiunge l’on. Alfredo Mantovano, la legge Mancino “punisce […] con la reclusione fino a quattro anni chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi. La stessa legge vieta ogni associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati: per chi ne fa parte la reclusione è fino a quattro anni; per chi le promuove fino a sei anni. Il tutto è accompagnato da una serie di previsioni sul sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali attività. Le proposte di legge all’esame della Camera estendono queste disposizioni [contenute nella legge Mancino], come si è detto, alle ‘discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima’”. Il testo dell’on. Scalfarotto poi aggiunge a questo quadro normativo anche una prescrizione di carattere rieducativo: “A chi viene condannato per i fatti prima indicati – continua Mantovano – viene inflitta pure una sanzione accessoria: quella di ‘prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali’ per un periodo fra tre mesi e un anno. Tra tali attività, è prescritto che vi sia pure ‘lo svolgimento di lavoro (…) a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali’”. In sintesi la proposta di legge sanziona le discriminazioni, gli atti di violenza e l’associazionismo “omofobici”.
Insomma i proponenti non negano ovviamente che violenze omofobe possano già essere punite in base alle leggi vigenti, ma osservano che tale punibilità, ove non si prevedano ulteriori specifiche norme penali, ha poca visibilità simbolica e non risponde adeguatamente alle istanze che hanno portato l’Unione Europea, già da molti anni, a proclamare una “Giornata internazionale contro l’omofobia” (che ricorre il 17 maggio) e a richiedere a tutti i Paesi europei forti iniziative in tal senso.
Luglio 2013
La Commissione Giustizia ha adottato un testo base nella seduta del 9 luglio 2013.
La Camera ha spostato l’inizio dell’esame della proposta di legge in Aula dal 22 luglio al 26 luglio, ove sono stati visionati i moltissimi (circa 350) emendamenti depositati da esponenti, cattolici e non, di tutti i gruppi per neutralizzare le conseguenze più estreme del ddl contro l’omofobia
In discussione, spiegano i promotori degli emendamenti, non c’è assolutamente la contrarietà a inasprire le pene per chi si macchia di violenze a sfondo omofobico o comunque legato ai comportamenti sessuali. Tuttavia si vuole assolutamente evitare che questo provvedimento si trasformi in una sorta di bavaglio al libero pensiero, parificando chi commette violenze o discriminazioni con chi, per motivi religiosi, morali o per convinzioni culturali o personali, indichi nella famiglia tradizionale, formata da un uomo e una donna, la via preferibile da seguire. O chi, per gli stessi motivi, consideri non positiva l’adozione di figli da parte di coppie omosessuali.
Un altro punto delicato riguarda la discriminazione per «orientamento sessuale» nei posti di lavoro. Gli orientamenti sessuali non devono costituire elemento di discriminazione, ma, d’altra parte, non si può certo impedire per esempio alle istituzioni religiose, di selezionare, per incarichi di educazione o formazione, persone in linea con le direttive morali dell’istituzione stessa.
Gli emendamenti presentati da esponenti del Pdl (Roccella, Costa e altri), di Scelta Civica (Marazziti, Binetti e altri), della Lega e del Pd (Preziosi, Bobba, Fioroni e altri) vogliono proprio evitare che la legge, da strumento di tutela per persone oggetto di violenza e di discriminazione, diventi strumento di imposizione di modelli culturali uniformanti e non condivisi.
Altri punti contestati (e per i quali si propongono modifiche) sono l’introduzione dell’identità di genere e il divieto di associazione. Ma una cosa, spiega Eugenia Roccella (Pdl), “è combattere le associazioni razziste, un’altra è chiedere lo scioglimento forzato per associazioni che si battono contro il matrimonio gay”.
Risultato: tutti bocciati e viene così approvato il testo dei due relatori Scalfarotto e Leone. L’unica modifica apparentemente di rilievo sta nel fatto che ora le discriminazioni e gli atti di violenza che assumono rilievo penale non devono essere più “motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima”, bensì fondate sull’ “omofobia e trans fobia”.
Nel frattempo la Prima Commissione-affari costituzionali elabora un parere in merito al contenuto del testo approvato dalla Commissione Giustizia. Il parere rileva sostanzialmente i seguenti punti critici. Innanzitutto le condotte criminose che si vogliono punire sono già sanzionate nel nostro ordinamento (v. art 61, n. 1 cp). In secondo luogo il confine tra condotte legittime e illegittime non è fissato con rigore e risulta così troppo discrezionale potendo cambiare da giudice a giudice. In terza battuta si privilegia ingiustamente la condizione delle persone omosessuali. Inoltre non ci sono garanzie di tutela del principio di libertà di espressione e si mette sul banco degli imputati le intenzioni più che le condotte, sottolineando che l’ “accertamento obiettivo non è univoco” quando riguarda i “moventi interiori”.
Agosto 2013
Nella notte del 5 agosto si procede alla discussione generale nell’Aula della Camera del testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Dopo un lungo dibattito, in un’aula semideserta (con 28 iscritti a parlare e non più di 22 deputati ad ascoltare) le posizioni restano distanti e i dubbi non fugati nel ddl sull’omofobia. Il voto slitta a settembre e con esso i tentativi di individuare in maniera condivisa un testo definitivo che metta al riparo dai rischi perduranti di dar vita a un reato di opinione.
Ormai il testo si riduce a un solo articolo mirante ad estendere gli effetti della legge Mancino contro le discriminazioni alle motivazioni legate a omofobia e trans fobia; ma restano perplessità per la equiparazione che viene configurata fra fattispecie diverse, e il reato di opinione che verrebbe così introdotto.
Settembre/Ottobre 2013
I lavori riprendono il 17 settembre: “in quell’occasione – commenta l’avvocato Gianfranco Amato – si è proceduto alla votazione delle tre questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate rispettivamente dall’on. Giancarlo Giorgetti della Lega Nord ed altri (pregiudiziale n.1), dall’on. Giorgia Meloni e Cirielli dei Fratelli d’Italia (pregiudiziale n.2) e dall’onorevole Pagano del Pdl (fronte cattolico) ed altri (pregiudiziale n.3)”. Le pregiudiziali vengono tutte bocciate, a scrutinio segreto, con 405 no e 100 sì.
Antonio Leone, relatore per il Pdl del testo di legge insieme a Scalfarotto, alla fine, si è dimesso da relatore durante la votazione del 18 settembre.
Motivo dello scontro è stata la previsione di una circostanza aggravante per omofobia e transfobia da inserire all’interno della legge Mancino anti-discriminazioni, nell’ambito della quale con questa legge vengono introdotte queste due nuove fattispecie di reato. La circostanza aggravante, infatti, era stata inizialmente tenuta fuori dall’ipotesi di accordo. Invece il Pd ha offerto una nuova ipotesi di mediazione: l’introduzione dell’aggravante – accanto alla “scriminante” condivisa dai partiti per evitare il reato di opinione – non più ai sensi della Legge Mancino, ma in base alla “corsia ordinaria” dell’articolo 61 del codice penale, una formula mitigata che offrirebbe, negli auspici, maggiori garanzie rispetto a eccessi interpretativi della magistratura ed inasprimenti delle pene più contenuti.
Il disegno di legge anti-omofobia supera il primo passaggio: il 19 settembre è passata alla Camera la nuova legge contro l’omofobia e la transfobia. I voti favorevoli sono stati 228, i contrari 108 e gli astenuti 57. Hanno votato a favore Pd, Scelta Civica e Psi. Per il no si sono espressi Pdl (ma con il sì in dissenso di Giancarlo Galan), Lega e Fratelli d’Italia. Sel e Movimento 5 Stelle si sono astenuti». Ora la palla passerà al Senato, ove è iniziata la discussione in Commissione giustizia, anche se il testo di legge non ha sulla carta i numeri per il sì definitivo.
Se i firmatari del disegno di legge contro l’omofobia sono davvero convinti che le «opinioni» devono restare libere e insindacabili, «quand’anche esse esprimano un pregiudizio», basta, per intanto che facciano una cosa: introducano nel disegno di legge un articolo di legge, nel quale si riconosca senza la possibilità di alcun equivoco l’insindacabilità giudiziaria di qualsiasi giudizio, antropologico, psicologico, religioso, pur se severamente critico, sugli stili di vita omosessuali; affermino che oltre che le pratiche materialmente violente, solo l’istigazione alla violenza contro gli omosessuali e alla loro discriminazione sociale potrà essere punibile: ma niente di più.
In buona sostanza, si tratta di estendere all’omosessualità la “clausola di garanzia” che è implicitamente in vigore negli stati liberali moderni per gli stili di vita eterosessuali, anche nelle loro forme estreme. Se dietro il dibattito sulla repressione dell’omofobia non si innestano atteggiamenti ideologici e soprattutto anticlericali, lo si dimostri. F. D’Agostino
L’omofobia va certamente combattuta sul piano giuridico e culturale, ma questo non mette al riparo da critiche il provvedimento in esame. Una delle criticità è contenuta nella definizione di orientamento sessuale e di identità di genere. Se sull’orientamento sarebbe possibile, in teoria, arrivare a una definizione giuridicamente valida, la definizione di identità di genere quale «percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico» introduce un elemento di assoluta soggettività, difficilmente compatibile con il fondamentale principio della certezza del diritto. Proprio per questa soggettività, non condividiamo l’introduzione di una tutela rafforzata – appunto “soggettiva” – per le persone omosessuali o transessuali. L’articolo 3 della Costituzione saggiamente ci definisce tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Ora, qualcuno vorrebbe imporre per legge che vi siano persone, in ragione del loro orientamento sessuale, “più uguali” delle altre. A nostro avviso, invece, gli strumenti di tutela per le persone omosessuali, come per altre categorie di soggetti “svantaggiati”, sono già presenti nel nostro ordinamento. Non sentiamo dunque la necessità di introdurre questa tutela rafforzata per omosessuali e transessuali. Peraltro, gioverebbe sapere per quale motivo gli omosessuali e i transessuali sono da considerarsi – o si considerano – soggetti svantaggiati.