In sintesi il Decreto Legge
La legge individua due fasi, quella in cui si presenta l’istanza e quella in cui la separazione o il divorzio vengono ufficializzati decorso un periodo di almeno 30 giorni che consente un eventuale ripensamento. É evidente che questa possibilità è preferita sia per la rapidità delle procedure sia per i costi. Infatti, non è necessario rivolgersi ad un avvocato e gli unici costi da sostenere sono i 16 euro per i diritti di segreteria, esattamente la stessa spesa che si sostiene per l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio… Dunque l’unione e la divisione arrivano ad avere lo stesso peso sociale ed economico.
La norma inoltre precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di voler divorziare o separarsi siano riconvocati dall’ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. Una sorta di “diritto di ripensamento”. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Nel caso in cui non si ricade in questa casistica (in presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti), la legge consente comunque di evitare di presentarsi dinanzi al giudice rivolgendosi all’avvocato, che predisporrà l’accordo consensuale da far trascrivere agli uffici dello stato civile del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
In quest’ultimo caso si parla di negoziazione assistita, in base alla quale i coniugi dovranno sottoscrivere una convenzione con cui stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. In mancanza, l’unica strada alternativa è quella della procedura giudiziale. L’accordo dovrà contenere la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale, nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.
Inoltre i coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti. Insomma tutto all’insegna della velocità…!
Per dare, poi, un tocco di moralismo, è previsto che gli avvocati tentino una conciliazione tra le parti, prima di redigere l’atto di separazione, sulla scorta dell’inutile, o comunque infruttuoso, tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale nei procedimenti giudiziali, previsto dal codice di procedura civile; non per ultimo gli avvocati devono informare i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare.
Una volta presentato l’accordo in Comune ed ottenuto anche il nulla osta, se non ci sono figli minori, o l’autorizzazione, se invece vi sono, da parte della Procura della Repubblica, si producono i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali, come la decorrenza da quella data dei termini (3 anni) per l’eventuale domanda di divorzio, oltre che la valenza di tale accordo quale titolo esecutivo, valido anche per l’iscrizione di ipoteca. Ecco che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli stessi effetti della decisione del giudice.
Perché il sistema sia ancora più “efficace” si è previsto che in presenza di figli minori o non autosufficienti l’avvocato abbia l’obbligo di trasmettere l’accordo entro 10 giorni alla Procura della Repubblica per l’autorizzazione e al Consiglio dell’Ordine degli Avocati per fini statistici; è addirittura prevista una sanzione pecuniaria da parte del Comune a carico dell’avvocato che viola questo termine perentorio.